Si segnala che sul Supplemento Ordinario n. 10 alla GU n. 9/2010 è stato pubblicato il DM 17 dicembre 2009 “Istituzione del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decretolegge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.
Il SISTRI rappresenta una radicale riforma nella gestione documentale del ciclo de rifiuti con l’eliminazione, a regime, di Formulari, registri di carico e scarico e MUD per la quasi totalità dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
Ciò avverrà con la completa informatizzazione del processo mediante l’impiego di software e hardware dedicati, forniti direttamente ed esclusivamente, dalla Pubblica Amministrazione. Il SISTRI costituisce uno strumento di controllo volto a monitorare la movimentazione dei rifiuti speciali lungo l’intera filiera.
Il sistema prevede la sostituzione dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali con una banca dati centralizzata gestita dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela dell’Ambiente. Tale sistema centralizzato verrà alimentato mediante comunicazioni telematiche inerenti le movimentazioni che attualmente vengono annotate sul registro. Il sistema inoltre genera automaticamente il formulario che accompagna il trasporto e predispone la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti a partire dall’anno 2011 (denuncia MUD inerente le movimentazioni del 2010).
Le modalità operative per il corretto funzionamento del sistema e di tutti i dispositivi a lui associati saranno oggetto di una successiva circolare.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE
Il SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009. In particolare sono OBBLIGATI ad aderire, secondo un ordine di gradualità temporale:
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI : le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI : le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
CONSORZI : i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
TRASPORTATORI PROFESSIONALI : le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE : il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI
PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto
legislativo n. 152/2006.
RECUPERATORI E SMALTITORI : le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE IN REGIME VOLONTARIO
Possono inoltre aderire al SISTRI su base volontaria (per queste categorie l’iscrizione è quindi una facoltà e non un obbligo):
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art.
184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
TEMPISTICHE DI ADESIONE
Devono aderire al SISTRI:
28 febbraio 2010
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti
i soggetti che effettuano il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n.152/2006 con più di 50 dipendenti;
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per
conto dei consorziati;
i trasportatori professionali di rifiuti speciali;
gli operatori del trasporto intermodale
i recuperatori e gli smaltitori.
Dal 13 febbraio al 28 marzo 2010
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti;
i soggetti che effettuano il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n.152/2006, con numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
Dal 12 agosto 2010 possono aderire i soggetti per i quali l’adesione è volontaria (al riguardo si veda quanto indicato nel paragrafo precedente):
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n.152/2006 con numero di dipendenti inferiore a 11 (escluso).
i soggetti che effettuano il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti non pericolosi;
le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art.
184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.








